Un incaricato alle vendite a domicilio paga le tasse attraverso una ritenuta del 23% che l’azienda trattiene direttamente sulle provvigioni, calcolata sul 78% dell’importo: in pratica circa il 17,94% di quanto incassi. Per l’incaricato questa ritenuta è a titolo d’imposta, quindi le provvigioni non si sommano agli altri redditi. Quando il reddito annuo da questa attività supera i 5.000 euro si aggiungono i contributi INPS e l’obbligo di partita IVA.
Qui entriamo nei conti: come si calcola la ritenuta con esempi, quando è a titolo d’imposta e quando d’acconto, cosa cambia sopra soglia, come comportarsi con la dichiarazione dei redditi. Le cifre vengono da norme e documenti ufficiali, ma per la tua situazione il riferimento resta il commercialista.
La regola base: la ritenuta dell’articolo 25-bis
La norma è l’articolo 25-bis del DPR 600/1973, quello sulle ritenute sulle provvigioni. Il comma 6 dice che per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio previsti dall’articolo 19 del D.Lgs. 114/1998, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta ed è commisurata all’ammontare delle provvigioni ridotto del 22% a titolo di deduzione forfettaria delle spese di produzione del reddito.
L’aliquota è quella del primo scaglione IRPEF, come ricorda l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 18/E del 2006. Oggi è il 23%. Il risultato è la formula che senti ripetere spesso: 23% sul 78% delle provvigioni.
Chi fa i conti al posto tuo è l’azienda: trattiene la ritenuta quando ti paga, la versa all’Erario come sostituto d’imposta e a inizio anno ti rilascia la Certificazione Unica con il riepilogo di provvigioni e ritenute. Il quadro generale dell’incaricato, dalla legge al tesserino, è nella guida incaricato alle vendite a domicilio: legge, tasse, INPS e partita IVA.
Esempio di calcolo sotto soglia
Supponiamo che in un anno tu riceva 3.000 euro di provvigioni lorde.
- base imponibile: 3.000 x 78% = 2.340 euro;
- ritenuta: 2.340 x 23% = 538,20 euro;
- netto che ricevi: 3.000 – 538,20 = 2.461,80 euro.
Il reddito di 2.340 euro è sotto la soglia di 5.000 euro prevista dall’articolo 3, comma 4, della legge 173/2005: l’attività resta occasionale. Niente partita IVA, niente contributi INPS, nessun altro conto da fare. Per tutti i dettagli sul calcolo, con altri casi, c’è la guida sulla ritenuta per l’incaricato alle vendite a domicilio.
Quanto puoi incassare prima di superare la soglia
La soglia dei 5.000 euro si riferisce al reddito, cioè al 78% delle provvigioni. L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 18/E del 2006, precisa che il limite va riferito al reddito e non al volume d’affari. Facendo il conto inverso, 5.000 diviso 0,78 dà circa 6.410 euro di provvigioni lorde in un anno. Se lavori con più aziende, ricordati che ai fini INPS i redditi si sommano.
Titolo d’imposta o titolo d’acconto: la differenza che conta
È un punto su cui si fa molta confusione, quindi vale la pena chiarirlo.
- Ritenuta a titolo d’imposta: è definitiva. Le tasse su quel reddito sono già pagate e le provvigioni non si sommano agli altri redditi. È il caso dell’incaricato alle vendite a domicilio dell’articolo 19 del D.Lgs. 114/1998, cioè la figura con cui lavora la maggior parte dei networker. Il comma 6 dell’articolo 25-bis non distingue tra attività occasionale e abituale: anche chi supera la soglia e apre la partita IVA, secondo le guide fiscali consultate, resta soggetto alla ritenuta a titolo d’imposta.
- Ritenuta a titolo d’acconto: è un anticipo. Il reddito va poi dichiarato e l’imposta ricalcolata. Riguarda chi opera con un vero contratto di agenzia: la legge 173/2005 prevede che l’attività possa essere svolta anche in questa forma, e per il mandato di agenzia il comma 6 rimanda alle regole generali dell’articolo 25-bis: ritenuta d’acconto calcolata sul 50% delle provvigioni, o sul 20% se l’agente si avvale in via continuativa di dipendenti o collaboratori.
Come capire in quale caso sei? Guarda il contratto che hai firmato e la Certificazione Unica che ricevi: se sei incaricato alle vendite a domicilio, lo trovi scritto. Se hai dubbi, è la prima domanda da fare all’azienda e al commercialista.
La dichiarazione dei redditi
Proprio perché la ritenuta è a titolo d’imposta, le provvigioni da incaricato non vanno sommate agli altri redditi. In concreto, secondo le guide fiscali di EC News e Fiscomania:
- se hai solo provvigioni, per questa attività non presenti la dichiarazione dei redditi;
- se hai anche altri redditi, per esempio da lavoro dipendente o da pensione, presenti la dichiarazione per quelli, senza indicare le provvigioni già tassate a titolo d’imposta;
- se hai la partita IVA, il modello da usare può cambiare: è uno dei motivi per cui, a quel punto, serve un commercialista.
Una conseguenza pratica che molti non conoscono: le stesse guide indicano che chi percepisce solo provvigioni tassate a titolo d’imposta può restare fiscalmente a carico di un familiare. È un dettaglio da verificare con il CAF o il commercialista, perché dipende dall’insieme dei tuoi redditi. Approfondisco tutti i casi in dichiarazione dei redditi nel network marketing.
Sopra i 5.000 euro: INPS e partita IVA
Quando il reddito annuo da questa attività supera i 5.000 euro cambiano due cose.
I contributi alla Gestione separata INPS
L’INPS, con la circolare n. 103 del 2004, spiega che i 5.000 euro sono una fascia di esenzione: i contributi alla Gestione separata sono dovuti solo sulla parte di reddito che eccede la soglia. A versarli è l’azienda, entro il 16 del mese successivo al pagamento, con diritto di rivalsa per un terzo sull’incaricato. In pratica il contributo è per un terzo a tuo carico e per due terzi a carico dell’azienda.
Per il 2026 l’INPS ha comunicato le aliquote con la circolare n. 8 del 3 febbraio 2026: per il venditore porta a porta non iscritto ad altre forme di previdenza l’aliquota complessiva è del 33,72%; per chi è già pensionato o iscritto a un’altra forma previdenziale obbligatoria è del 24%.
Un esempio indicativo: con 8.000 euro di provvigioni lorde il reddito è 6.240 euro (8.000 x 78%). La parte oltre la soglia è 1.240 euro. Al 33,72% fanno circa 418 euro di contributi, di cui circa 139 a tuo carico e circa 279 a carico dell’azienda. La base del 78% è quella usata dalle aziende e dalle guide di settore; per la tua posizione fa fede il conteggio dell’azienda. Ricorda anche che la circolare del 2004 ti chiede di comunicare all’azienda, o alle aziende, il superamento della soglia. Tutti i passaggi sono in incaricato vendite a domicilio e INPS.
La partita IVA
Superata la soglia, l’attività diventa abituale e rilevante ai fini IVA, come indica la risoluzione 18/E del 2006. Secondo la stessa risoluzione, il termine per comunicare l’inizio dell’attività ai fini IVA, cioè 30 giorni secondo l’articolo 35 del DPR 633/1972, decorre dalla prima operazione che fa superare la soglia, e l’IVA riguarda solo le operazioni che formano la quota di reddito eccedente. Da quel momento ci sono adempimenti nuovi, come la fattura all’azienda, e un anno successivo sotto soglia non ti fa tornare automaticamente occasionale. Sul regime forfettario l’Agenzia delle Entrate si è espressa: le circolari 10/E del 2016 e 9/E del 2019 includono le vendite a domicilio tra i regimi speciali che escludono dal forfettario, anche per le altre attività della stessa persona. Verificalo con il commercialista prima di scegliere il regime. Le differenze tra lavorare con e senza partita IVA sono in network marketing e partita IVA.
Errori frequenti sulle tasse dell’incaricato
- Confondere lordo e reddito: la soglia dei 5.000 euro non riguarda quanto incassi, ma il 78% di quanto incassi.
- Dimenticare le altre aziende: se collabori con più di una impresa, i redditi si sommano ai fini INPS, e nessuna delle due lo sa se non glielo dici tu.
- Pensare che “ci pensa tutto l’azienda” anche sopra soglia: la ritenuta sì, ma partita IVA, comunicazioni e adempimenti IVA sono responsabilità tua.
- Non conservare la Certificazione Unica: è il documento che dimostra provvigioni e ritenute subite. Tienila insieme al contratto e al tesserino.
- Prendere per buone le cifre sentite in riunione: aliquote e regole cambiano. Controlla sempre la fonte e l’anno.
Casi particolari: lavoro dipendente, pensione, sussidi
Le regole fiscali di base sono le stesse per tutti, ma alcune situazioni personali aggiungono obblighi o rischi propri. Se percepisci NASpI o Assegno di inclusione, per esempio, le comunicazioni all’INPS hanno regole specifiche; se sei in pensione cambia l’aliquota contributiva sopra soglia, come hai visto. Per ognuno di questi casi c’è una guida nella sezione legge e fisco, e in ogni caso vale la regola d’oro: chiedi prima di iniziare, non dopo.
Cosa fare adesso
Recupera l’ultima Certificazione Unica o, se hai appena iniziato, gli estratti delle provvigioni ricevute. Moltiplica il totale annuo per 0,78: quello è il tuo reddito da incaricato. Se sei lontano dai 5.000 euro, sai già che la ritenuta chiude i conti. Se ti stai avvicinando, prendi appuntamento con un commercialista adesso, porta contratto e Certificazione Unica e chiedi in anticipo cosa fare al superamento della soglia. È un’ora spesa bene, e ti evita sorprese.
Le informazioni di questa pagina hanno valore orientativo e si basano sulle norme e sui documenti ufficiali indicati nelle fonti. Non sostituiscono la consulenza di un professionista.


